La Circolare n. 3/2021 del 9 novembre u.s., l’I.N.L. descrive le nuove modalità ispettive derivanti dalle modifiche all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 introdotte dal D.L. n 146/2021.
- Pur trattandosi di norme tuttora in fase di conversione parlamentare e, conseguentemente, oggetto di possibili modifiche, la circolare fornisce alle strutture ispettive territoriali le prime istruzioni in merito al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertamento di lavoro irregolare e di violazioni di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
In primo luogo, secondo la nuova disciplina, il provvedimento di sospensione deve essere adottato senza più alcuna discrezionalità da parte degli ispettori. - Nel caso in cui il 10% (prima la percentuale era fissata nel 20%) del personale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (anche la nuova percentuale del 10% continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo). Al fine del conteggio della percentuale di irregolari vanno conteggiati i soci lavoratori ed i collaboratori familiari, anche se occupati per periodi inferiori a 10 giornate di lavoro, non andranno invece calcolati i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL. Il provvedimento di sospensione non si applicherà nel caso in cui il lavoratore irregolare sia l’unico occupato dell’impresa soggetta ad ispezione. Un’ulteriore novità in merito è rappresentata dal fatto che la regolarizzazione dei lavoratori, intervenuta dopo l’accesso ispettivo, risulterà ininfluente al fine del provvedimento di chiusura che verrà, quindi, comunque attivato.
Ogni volta che si riscontrino violazioni gravi in materia di salute e sicurezza (tassativamente individuate nell’allegato al D.L.). In questo caso la nuova normativa non richiede più che le violazioni siano reiterate, essendo invece sufficiente l’accertamento anche di una sola violazione tra quelle contenute nell’allegato per consentire l’adozione del provvedimento. Pertanto, già al primo evento ispettivo verrà applicato il provvedimento di sospensione, oltre alla sanzione amministrativa corrispondente alla violazione. Inoltre, il novellato art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, attribuisce anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica, indipendentemente dal settore di intervento. La Circolare precisa, altresì, che il provvedimento di sospensione vale con riferimento alla parte dell’attività interessata dalle violazioni (da intendersi, come in passato, quale unità produttiva) e che, in caso di accertamento di violazione degli obblighi di formazione e addestramento (punto 3 dell’Allegato I) o di fornitura del DPI (punto 6 dell’Allegato I), potrà essere disposta la sospensione dell’attività dei soli lavoratori interessati dalle violazioni, di cui il datore di lavoro non potrà avvalersi, fermo restando l’obbligo di corresponsione della retribuzioni nei loro confronti. La sospensione dei singoli lavoratori ricorrerà solo in assenza di ulteriori violazioni, perché, in tal caso, l’ispettore adotterà un unico provvedimento di sospensione per l’intera parte dell’attività imprenditoriale nell’ambito della quale sono state riscontrate le violazioni stesse.
Gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo, ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
L’ultimo periodo del nuovo comma 1 dell’art. 14 prevede la possibilità di imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. La disposizione potrà trovare applicazione anche in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione (es. allontanamento del lavoratore nelle ipotesi di micro impresa).
Per la revoca del provvedimento di sospensione gli ispettori dovranno verificare l’avvenuta regolarizzazione delle violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive ad esse riferibili.
Sul punto la circolare richiama i chiarimenti del Ministero del Lavoro secondo i quali, ferma restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:
– quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
– quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 gg. e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
Inoltre, ai sensi del nuovo comma 10, “le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.
Permane, invece, anche nel nuovo regime dell’art. 14, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%.
Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nel caso in cui l’imprenditore, non ottemperi al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi in caso di inadempienze in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro; arresto fino a 3 mesi o sanzione amministrativa da 2.500 a 6.000 euro nella ipotesi di sospensione per rapporto di lavoro irregolare.
Si allega uno schema delle sanzioni